Statuto
Art.1- COSTITUZIONE
Per iniziativa della “GF Galileo Sma – S.r.l.” è costituita una fondazione denominata “Fondazione per il Clima e la Sostenibilità”.
Art.2- SEDE
La Fondazione ha sede in Campi Bisenzio (Firenze), Via A. Einstein n. 35.
Art.3- SCOPI
La Fondazione si propone di promuovere e sviluppare la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel campo della meteorologia e climatologia applicate al territorio con particolare riferimento alla sostenibilità dell’ambiente, del territorio e delle attività produttive connesse.
In particolare detti programmi riguardano l’effetto dei parametri ambientali sui principali fenomeni fisici e chimici che hanno luogo nell’interfaccia fra l’atmosfera, la biosfera e la geosfera. Tali fenomeni sono relativi all’inquinamento atmosferico, alla difesa idrogeologica ed alla gestione delle risorse idriche, alle avversità ed ai rischi climatici ed alle catastrofi naturali, ivi compresi gli incendi, all’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio, all’esigenza di programmare l’uso del territorio secondo regole e metodologie razionali che ne limitano il degrado e che ne permettono il recupero, all’utilizzazione di energie alternative quali il vento e il sole.
Saranno utilizzate tecnologie di telerilevamento, di modellistica ambientale, di simulazione e di elaborazione di dati e immagini nonché tecnologie di sviluppo di sensori.
Gli scopi della Fondazione sono rivolti in particolar modo alla conservazione e protezione dell’ambiente e del territorio della Regione Toscana nel quadro del Protocollo di Kyoto e dei fenomeni della globalizzazione economica.
Un particolare impegno verrà rivolto alla miglior utilizzazione delle risorse umane e del territorio nel contesto delle attività agricole, industriali e dell’artigianato al fine di promuovere forme di economia sostenibile
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Art.4- ATTIVITA’
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
- partecipare a programmi di ricerca, progetti ed esperimenti promossi da Enti nazionali e sopranazionali;
- patrocinare ed organizzare convegni di studio, riunioni e seminari di carattere nazionale ed internazionale;
- istituire borse di studio e premi anche congiuntamente con altri enti;
- promuovere ed organizzare corsi di specializzazione e di aggiornamento;
- curare pubblicazioni di carattere scientifico;
- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali al proprio;
- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi ed Associazioni aventi scopi analoghi o complementari al proprio;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa ed attività anche di rilevanza pubblica, ritenuta utile o idonea per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
Art.5- PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni, titoli e somme di denaro conferiti a titolo di liberalità dai fondatori;
- da ogni altro bene, mobile ed immobile che perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni liberali e dai contributi erogati da Enti pubblici e privati e da persone fisiche in quanto destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai redditi e dalle somme destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
- dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione.
Art.6- MEZZI FINANZIARI
Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:
- i redditi del proprio patrimonio;
- i proventi derivanti dall’esercizio della sua attività;
- le eventuali quote annuali di partecipazione ed i contributi versati dai fondatori e dai sostenitori;
- gli eventuali contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;
- ogni altra somma di denaro a qualsiasi titolo devoluta a favore della Fondazione.
Art.7- SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione può ricevere il sostegno di persone od Enti pubblici o privati i quali a tal fine devono obbligarsi per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ad apportare determinati mezzi finanziari da destinare alla realizzazione di particolari programmi scientifici nel campo della meteorologia e climatologia applicate al territorio.
La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche nominare per cooptazione uno o più consiglieri, fino ad un massimo di quattro, designati dai sostenitori stessi.
I consiglieri così nominati per cooptazione, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione può anche accordare ai soci sostenitori la facoltà di designare un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.8- ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Direttore.
Art.9- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dodici, designati dai seguenti Enti: due membri dal Socio Fondatore, un membro ciascuno dall’Università di Firenze, dall’Accademia dei Georgofili di Firenze, dall’Istituto per l’Agrometeorologia e l’Analisi Ambientale applicata all’Agricoltura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Osservatorio Ximeniano di Firenze, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Regione Toscana.
Ogni Ente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Fondazione il nominativo del consigliere di amministrazione da esso designato.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati.
Se per qualsiasi causa nel corso del mandato triennale venisse a cessare un Consigliere, questi sarà sostituito con nomina fatta dallo stesso Ente che ha proceduto originariamente alla nomina del consigliere cessato dalla carica.
I Consiglieri nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica.
Qualora la Fondazione riceva il sostegno di soci sostenitori, questi potranno designare uno o più Consiglieri secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione dei sostenitori stessi.
Comunque ai sostenitori può essere riservata la designazione di un numero di Consiglieri non superiori a quattro, fino a raggiungere il Consiglio il numero massimo di dodici membri.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.
Tuttavia per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a fissare un compenso per la propria opera.
Art.10- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno.
Inoltre si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso anche per fax al domicilio di ciascun amministratore almeno otto giorni prima di quello fissato per l’udienza o, in caso di urgenza, mediante telegramma o fax inviato almeno due giorni prima della data della riunione.
Nel caso in cui le adunanze del Consiglio di Amministrazione non siano state regolarmente convocate, esse si considerano validamente costituite quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice-Presidente.
Se manca anche il Vice-Presidente le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.
Possono essere invitati alla riunione del Consiglio di Amministrazione il Direttore, se nominato, nonché i membri del Comitato Scientifico ed i Revisori dei Conti.
Art.11- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria che sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Per l’adesione di nuovi fondatori e per l’ammissione di soci sostenitori, occorre che le delibere siano adottate all’unanimità dei Consiglieri presenti.
Ciascun consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.12- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per deliberare in ordine:
- ai programmi di attività e di ricerca della Fondazione;
- agli accordi di collaborazione con altri Enti e organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
- all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e del patrimonio della Fondazione;
- all’impiego e destinazione delle rendite e dei proventi della propria attività;
- all’organizzazione e al funzionamento dei servizi;
- alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione determinando le funzioni e il compenso;
- ai rapporti con il personale;
- all’approvazione del bilancio di previsione di quello consuntivo, predisposto dal Direttore oppure, in mancanza di quest’ultimo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all’approvazione del programma scientifico e/o didattico di ciascun anno predisposto dal Comitato Scientifico;
- alla nomina dei membri del comitato scientifico;
- all’accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni e contributi;
- all’adesione di nuovi fondatori e all’ammissione di soci sostenitori;
- al rilascio di deleghe e procure a favore di singoli consiglieri o di dipendenti della Fondazione;
- alle modifiche dello Statuto della Fondazione;
- ad ogni altro atto utile o necessario per l’attuazione degli scopi della Fondazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art.13- PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere investito dei poteri per l’ordinaria amministrazione e per l’esercizio delle attività istituzionali.
In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di detto organismo nella prima riunione successiva che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento stesso.
Tale procedura di urgenza non può essere adottata per l’approvazione dei programmi scientifici e didattici e dei bilanci.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi essi sono sostituiti dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
Art.14- COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è formato da un massimo di otto membri e di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico funziona secondo le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.
E’ presieduto dal Presidente all’uopo nominato dal Comitato tra i suoi membri.
Il Presidente resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Comitato Scientifico predispone i piani riguardanti l’attività scientifica e culturale della Fondazione nonché redige i programmi di studio e di ricerca.
Formula proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività scientifica della Fondazione.
Inoltre il Comitato Scientifico può costituire gruppi di studio formati da esperti qualificati nei singoli settori in cui opera la Fondazione.
Ai membri del Comitato Scientifico, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, spetta un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art.15- DIRETTORE
Il Consiglio Di Amministrazione può nominare un Direttore all’uopo stabilendo le sue funzioni e il compenso attribuendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza.
Art.16- SINDACI REVISORI
Il controllo della gestione e della regolare tenuta delle scritture contabili, la verifica dei bilanci, i resoconti di cassa sono devoluti ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri scelti tra esperti in materia contabile oppure tra soggetti iscritti negli Albi Professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione il quale designa anche il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può riservare la carica di uno o più revisori ai fondatori e ai soci sostenitori.
I Revisori dei Conti restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.
In ogni caso per la nomina dei Revisori vengono osservate le norme di legge in materia.
Art.17- ESERCIZI E BILANCIO
Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il primo Gennaio e si chiudono al trentun Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio ed entro quattro mesi il Direttore, o in mancanza di quest’ultimo il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.
Il bilancio deve essere trasmesso preventivamente al Collegio dei Revisori dei Conti perché possa svolgere il proprio controllo e redigere apposita relazione.
Art.18- ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
Qualora divenissero irrealizzabili gli scopi della Fondazione oppure si verificasse una delle cause di estinzione o di scioglimento previste dalla legge, la Fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio si devolverà a favore dell’Università di Firenze e degli altri Istituti di ricerca che hanno partecipato e contribuito allo sviluppo della Fondazione.
Art.19- NORMA TRANSITORI
In attesa del riconoscimento giuridico della Fondazione il Consiglio di Amministrazione potrà intraprendere tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che saranno ritenute utili o necessarie per avviare a realizzazione le finalità della Fondazione.
Prima che la Fondazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica gli amministratori potranno essere nominati nel numero minimo di quattro direttamente dai fondatori sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Enti competenti a designare gli amministratori secondo l’Art.9 del presente statuto.
Art.20- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le fondazioni.