Art.1- COSTITUZIONE
Per iniziativa della “Galileo Avionica S.p.A.” – oggi Seles ES S.p.A. – è costituita una fondazione denominata “Fondazione per il Clima e la Sostenibilità”.

Art.2- SEDE
La Fondazione ha sede in Firenze.

Art.3- SCOPI
La Fondazione si propone di promuovere e sviluppare la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel campo della meteorologia, della climatologia, del settore agro-forestale, della produzione di energie rinnovabili, del monitoraggio e salvaguardia delle risorse naturali, della sostenibilità dei processi di gestione e pianificazione del territorio e delle attività produttive connesse.
Le attività riguardano lo studio dei sistemi fisici, chimici e biologici, le loro interazioni e gli effetti delle attività antropiche con particolare focalizzazione agli aspetti di impatto sull’ambiente e dell’analisi della sostenibilità. Esempi sono l’inquinamento atmosferico, la difesa idrogeologica e la gestione delle risorse idriche, le avversità ed i rischi climatici e le catastrofi naturali, ivi compresi gli incendi, l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio, la programmazione territoriale secondo regole e metodologie razionali che ne limitino il degrado e che ne permettano il recupero, l’utilizzazione di fonti energetiche alternative quali il vento, il sole e le biomasse, il recupero di filiere e prodotti tipici locali derivanti da risorse naturali quali ad esempio quelli agroalimentari, tessili vegetali e animali, del legno.
L’attenzione sarà posta su ambienti rurali e urbani e sulle loro interazioni, in considerazione dell’aumento della popolazione residente nelle città e delle problematiche emergenti legate all’inquinamento ambientale, alla gestione dei rifiuti, alla condizioni di microclimatiche che li caratterizzano e che possono avere effetti rilevanti sulla morbilità e mortalità, oltre che sulle condizioni di confort della popolazione.
Saranno utilizzate tecnologie di telerilevamento, di modellistica (idrologica, ambientale, biometeorologica, colturale), di monitoraggio ambientale, di telecomunicazione e informatica, di simulazione, previsione e  elaborazione di dati e immagini.
Gli scopi della Fondazione sono rivolti in particolar modo alla conservazione e protezione dell’ambiente e del territorio della Regione Toscana nel quadro del Protocollo di Kyoto, o di analoghi accordi internazionali, ed anche dai fenomeni della globalizzazione economica.
Un particolare impegno verrà rivolto alla miglior utilizzazione delle risorse umane e del territorio nel contesto delle attività agricole, industriali e dell’artigianato al fine di promuovere forme di economia sostenibile.
La Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS), riconosciuta dalla Regione Toscana come istituto di ricerca ed ente formativo accreditato, potrà svolgere attività di studio secondo linee di azione quali la ricerca, il trasferimento e la formazione con particolare riguardo alla valorizzazione dell’agricoltura e dell’artigianato, fornendo supporto alle imprese nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili, e nella sperimentazione di nuove metodologie nell’ambito dei settori agroalimentare e tessile, basate su modelli di produzioni di qualità legate al territorio.
La Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS) potrà collaborare nei progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, con i principali enti territoriali, nazionali e internazionali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo l’Unione Europea, il World Meteorological Organisation, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, l’Università, l”Ente Cassa di Risparmio di Firenze, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Accademia dei Georgofili, l’Unione dei Comuni, i Consorzi Agrari e le Organizzazioni Professionali.
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art.4- ATTIVITA’
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, a livello regionale, nazionale e internazionale:
– partecipare a programmi di ricerca, progetti e sperimentazioni;
– partecipare a progetti di innovazione e trasferimento, con la partecipazione di imprese pubbliche o private;
– patrocinare ed organizzare convegni di studio, workshop, riunioni e seminari;
– istituire borse di studio e premi anche congiuntamente con altri enti;
– promuovere ed organizzare attività di formazione, fra cui corsi di specializzazione e di aggiornamento;
– curare pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e divulgativo;
– concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali al proprio;
– partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi ed Associazioni aventi scopi analoghi o complementari al proprio;
– sviluppare qualsiasi altra iniziativa ed attività anche di rilevanza pubblica, ritenuta utile o idonea per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art.5- PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dai beni, titoli e somme di denaro conferiti a titolo di liberalità dai fondatori;
– da ogni altro bene, mobile ed immobile che perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni liberali e dai contributi erogati da Enti pubblici e privati e da persone fisiche in quanto destinati ad incrementare il patrimonio;
– dai redditi e dalle somme destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
– dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione.

Art.6- MEZZI FINANZIARI
Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:
– i redditi del proprio patrimonio;
– i proventi derivanti dall’esercizio della sua attività;
– le eventuali quote annuali di partecipazione ed i contributi versati dai fondatori e dai sostenitori;
– gli eventuali contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;
– ogni altra somma di denaro a qualsiasi titolo devoluta a favore della Fondazione

Art.7- SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione può ricevere il sostegno di persone od Enti pubblici o privati i quali a tal fine devono obbligarsi, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ad apportare determinati mezzi finanziari da destinare alla realizzazione di particolari programmi scientifici nei campi descritti all’art.3.
La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche nominare per cooptazione uno o più consiglieri, fino ad un massimo di quattro, designati dai sostenitori stessi.
I consiglieri così nominati per cooptazione, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Art.8- ORGANI
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Revisore dei Conti.

Art.9- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dodici, designati dai seguenti Enti: due membri dal Socio Fondatore, un membro ciascuno dall’Università di Firenze, dall’Accademia dei Georgofili, dall’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Regione Toscana.
Ogni Ente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Fondazione il nominativo del consigliere di amministrazione da esso designato.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati.
Se per qualsiasi causa nel corso del mandato triennale venisse a cessare un Consigliere, questi sarà sostituito con nomina fatta dallo stesso Ente che ha proceduto originariamente alla nomina del consigliere cessato dalla carica.
I Consiglieri nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica.
Qualora la Fondazione riceva il sostegno di soci sostenitori, questi potranno designare uno o più Consiglieri secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione dei sostenitori stessi.
Comunque ai sostenitori può essere riservata la designazione di un numero di Consiglieri non superiori a quattro, fino a raggiungere il Consiglio il numero massimo di dodici membri.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio. Tuttavia per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a fissare un compenso per la propria opera.

Art.10- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno.
Inoltre si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure dal Revisore dei Conti.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso con ogni mezzo che garantisca prova dell’avvenuto ricevimento, ed anche per fax al domicilio di ciascun amministratore, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data della riunione.
Nel caso in cui le adunanze del Consiglio di Amministrazione non siano state regolarmente convocate, esse si considerano validamente costituite quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice-Presidente.
Se manca anche il Vice-Presidente le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.
La riunione può svolgersi anche in più teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
– siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
Possono essere invitati alla riunione del Consiglio di Amministrazione il Direttore, se nominato, nonché i membri del Comitato Scientifico ed i Revisori dei Conti.

Art.11- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria che sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Per l’adesione di nuovi fondatori e per l’ammissione di soci sostenitori, occorre che le delibere siano adottate all’unanimità dei Consiglieri presenti.
Ciascun consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per deliberare in ordine:
– ai programmi di attività e di ricerca della Fondazione;
– agli accordi di collaborazione con altri Enti e organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
– all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e del patrimonio della Fondazione;
– all’impiego e destinazione delle rendite e dei proventi della propria attività;
– all’organizzazione e al funzionamento dei servizi;
– alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione determinando le funzioni e il compenso;
– ai rapporti con il personale;
– all’approvazione del bilancio di previsione di quello consuntivo, predisposto dal Direttore oppure, in mancanza di quest’ultimo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– all’approvazione del programma scientifico e/o didattico di ciascun anno predisposto dal Comitato Scientifico;
– alla nomina dei membri del comitato scientifico;
– all’accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni e contributi;
– all’adesione di nuovi fondatori e all’ammissione di soci sostenitori;
– al rilascio di deleghe e procure a favore di singoli consiglieri o di dipendenti della Fondazione;
– alle modifiche dello Statuto della Fondazione;
– ad ogni altro atto utile o necessario per l’attuazione degli scopi della Fondazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali

Art.13- PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Art.14- COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è formato da un massimo di otto membri e di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico funziona secondo le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.
E’ presieduto dal Presidente all’uopo nominato dal Comitato tra i suoi membri.
Il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi, scadono alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.
Se per qualsiasi causa nel corso del mandato triennale venisse a cessare un membro del Comitato scientifico, questi sarà sostituito con nomina fatta dal Consiglio di Amministrazione.
I membri del Comitato Scientifico nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica.
Il Comitato Scientifico predispone i piani riguardanti l’attività scientifica e culturale della Fondazione nonché redige i programmi di studio e di ricerca.
Formula proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività scientifica della Fondazione.
Inoltre il Comitato Scientifico può costituire gruppi di studio formati da esperti qualificati nei singoli settori in cui opera la Fondazione.
L’attività viene svolta a titolo completamente gratuito. E’ previsto unicamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

Art.15- DIRETTORE
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, all’uopo stabilendo le sue funzioni e l’eventuale compenso, nonché attribuendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza.

Art.16- REVISORE DEI CONTI
Alla scadenza degli attuali revisori dei conti in carica, e quindi con effetto dalla prossima sua nomina, l’organo di controllo sarà composto da un revisore legale dei conti, iscritto nell’apposito registro, a cui è demandato l’espletamento delle verifiche contabili e la funzione di vigilanza amministrativa.
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche l’eventuale compenso, e resta in carica tre anni,  sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina; può essere rinominato.
Il revisore legale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per la discussione e approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.17- ESERCIZI E BILANCIO
Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il primo Gennaio e si chiudono al trentun Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio ed entro quattro mesi il Direttore, o in mancanza di quest’ultimo il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.
Il bilancio deve essere trasmesso preventivamente al Collegio dei Revisori dei Conti perché possa svolgere il proprio controllo e redigere apposita relazione.

Art.18- ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
Qualora divenissero irrealizzabili gli scopi della Fondazione oppure si verificasse una delle cause di estinzione o di scioglimento previste dalla legge, la Fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio si devolverà a favore dell’Università di Firenze e degli altri Istituti di ricerca che hanno partecipato e contribuito allo sviluppo della Fondazione.

Art.19- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le fondazioni.